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Indennità di immobilizzazione

Somma versata dal beneficiario (acquirente) di una promessa unilaterale di vendita in cambio dell’esclusiva sulla vendita concessa dal promittente (venditore); quest’ultimo si impegna così a non proporre il bene in vendita ad altri per tutta la durata dell’opzione di acquisto.

È spesso presentata come il « prezzo dell’opzione » o il « prezzo della promessa ».

Il suo importo è liberamente fissato dalle parti, fatta eccezione per le promesse di vendita in forma pubblica concesse da persone fisiche relative a immobili e di durata superiore a 18 mesi, per le quali la legge impone un minimo del 5% del prezzo di vendita (articolo 290-2 del Codice della costruzione e dell’abitazione francese).

Il versamento può avvenire alla firma della promessa o successivamente, entro un termine convenuto.

Sorte dell’indennità di immobilizzazione:

  • Se il beneficiario decide di non esercitare l’opzione e rinuncia all’acquisto senza invocare un motivo previsto dal contratto, l’indennità resta acquisita al promittente.
  • È restituita al beneficiario in caso di recesso o se una condizione sospensiva non si avvera (per esempio il diniego del mutuo).
  • In caso di vendita, costituisce generalmente un acconto sul prezzo.
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