Glossario
343 termini definiti
Indennità di immobilizzazione
Somma versata dal beneficiario (acquirente) di una promessa unilaterale di vendita in cambio dell’esclusiva sulla vendita concessa dal promittente (venditore); quest’ultimo si impegna così a non proporre il bene in vendita ad altri per tutta la durata dell’opzione di acquisto.
È spesso presentata come il « prezzo dell’opzione » o il « prezzo della promessa ».
Il suo importo è liberamente fissato dalle parti, fatta eccezione per le promesse di vendita in forma pubblica concesse da persone fisiche relative a immobili e di durata superiore a 18 mesi, per le quali la legge impone un minimo del 5% del prezzo di vendita (articolo 290-2 del Codice della costruzione e dell’abitazione francese).
Il versamento può avvenire alla firma della promessa o successivamente, entro un termine convenuto.
Sorte dell’indennità di immobilizzazione:
- Se il beneficiario decide di non esercitare l’opzione e rinuncia all’acquisto senza invocare un motivo previsto dal contratto, l’indennità resta acquisita al promittente.
- È restituita al beneficiario in caso di recesso o se una condizione sospensiva non si avvera (per esempio il diniego del mutuo).
- In caso di vendita, costituisce generalmente un acconto sul prezzo.