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Azione di supplemento di quota

Azione giudiziaria riconosciuta al condividente, che consente al giudice di correggere la disuguaglianza in una divisione senza annullarla (articolo 889 del Codice civile francese). Può essere esercitata se il condividente dimostra di aver subito una lesione superiore al quarto, ossia di aver ricevuto meno di quanto gli spettava per legge. In caso di accoglimento, otterrà un supplemento di quota, in denaro o in natura.

Tale azione deve essere esercitata entro due anni dalla divisione.

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