Conformemente all’articolo 951 del Codice civile francese, « Il donante potrà stipulare il diritto di ritorno dei beni donati sia per il caso di premorienza del solo donatario, sia per il caso di premorienza del donatario e dei suoi discendenti ».
Così, i beni trasmessi al donatario ritornano nel patrimonio del donante e soltanto in quello. Il comma 2 dello stesso articolo prevede infatti che il diritto di ritorno possa essere stipulato soltanto a favore del donante (art. 951, comma 2, del Codice civile francese), a esclusione di ogni altra persona.