No. Quando opera il diritto di ritorno convenzionale e lei ridiventa proprietario del bene donato, non deve pagare imposte di successione (BOI-ENR-DMTG-10-10-10-20 §1).
Da sapere : quando la donazione ha per oggetto un bene immobile, l’atto che accerta il diritto di ritorno deve essere pubblicato presso il servizio della pubblicità immobiliare.