In linea di principio nessuno può essere costretto a rimanere in comunione e la divisione può sempre essere provocata (art. 815 Cod. civ. francese).
Una divisione amichevole richiede tuttavia l’accordo di tutti i contitolari.
Il contitolare presunto assente o nell’impossibilità di manifestare la propria volontà a causa della lontananza
Quali sono le soluzioni quando un erede non può o non vuole dare il proprio accordo alla divisione?
Occorre distinguere due situazioni:
- uno dei contitolari è presunto assente o nell’impossibilità di manifestare la propria volontà a causa della lontananza,
- uno dei contitolari non risponde alle sollecitazioni dei coeredi, senza trovarsi in una delle situazioni precedenti.
Buono a sapersi : anche se la procedura è giudiziale, la divisione assume la forma di una divisione amichevole (art. 116 e 836 Cod. civ. francese). La divisione sarà tuttavia fatta in sede giudiziale se la divisione amichevole non è stata autorizzata o approvata (art. 840 Cod. civ. francese).
Persone interessate: l’articolo 836 del codice civile francese contempla due situazioni:
- quella in cui una persona è presunta assente,
- e quella in cui, a causa della lontananza, essa non è in grado di far conoscere la propria volontà.
Una persona è presunta assente quando ha cessato di comparire nel luogo del proprio domicilio o della propria residenza senza che se ne siano avute notizie (art. 112 Cod. civ. francese). In tal caso il giudice tutelare può, su richiesta di una parte interessata o del pubblico ministero, rilasciare un certificato di assenza che constati tale situazione (art. 112 Cod. civ. francese).
La situazione in cui una persona è nell’impossibilità di manifestare la propria volontà a causa della lontananza non è definita dalla legge e risulta dalle circostanze di fatto. Si tratta principalmente di situazioni « estreme »: persona presa in ostaggio, rapita o sequestrata, persona con la quale ogni comunicazione è interrotta, in particolare a causa di una guerra…
Procedura : in questi 2 casi la divisione amichevole può intervenire soltanto a determinate condizioni, al fine di preservare gli interessi del contitolare in questione.
Tali condizioni sono quelle dell’articolo 116 del codice civile francese:
- rappresentanza del contitolare: egli può essere rappresentato soltanto da una persona designata dal giudice (art. 113 e 120 Cod. civ. francese). È questo rappresentante a prendere parte alla divisione in nome del contitolare.
- Forma della divisione : in linea di principio la divisione è amichevole (art. 116 Cod. civ. francese).
- Intervento del giudice: il prospetto di liquidazione è obbligatoriamente sottoposto all’approvazione del giudice tutelare (art. 116, co. 3, Cod. civ. francese). La divisione non è invece soggetta ad autorizzazione, salvo quando esista un conflitto di interessi tra il contitolare e il suo rappresentante (art. 116 Cod. civ. francese).
Sanzione : in caso di inosservanza di tutte queste regole, la divisione ha soltanto carattere provvisorio. Essa riguarda allora unicamente il godimento dei beni e non la loro proprietà.
Contitolare inerte
Persone interessate: l’erede è considerato inerte quando non risponde alle proposte di divisione dei coeredi, per negligenza, disinteresse o a scopo ostruzionistico, senza tuttavia rifiutare espressamente la divisione.
Procedura: per poter procedere alla divisione, uno dei condividenti deve metterlo in mora di farsi rappresentare alla divisione. Questa messa in mora è effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario (art. 837 Cod. civ. francese).
Rappresentanza del contitolare
- Scelta del rappresentante: il contitolare può liberamente designare qualsiasi persona incaricata di rappresentarlo entro tre mesi dalla messa in mora.
In mancanza, uno dei condividenti può chiedere al giudice di designare una persona qualificata per rappresentare il contitolare silente (art. 837, co. 2, Cod. civ. francese), che è necessariamente un professionista (art. 1358 Cod. proc. civ. francese). - Ruolo del rappresentante: il rappresentante designato prende parte alla divisione e la sottoscrive in nome e per conto del contitolare inerte.
Se è stato designato in sede giudiziale, deve trasmettere al giudice il progetto di divisione approvato dai condividenti e chiedere l’autorizzazione ad acconsentirvi (art. 1358, co. 1, Cod. proc. civ. francese).
Forma della divisione: la divisione è amichevole, anche quando il rappresentante è stato designato da un giudice.