I canoni di locazione derivanti da un bene lasciato per testamento sono percepiti, a seconda dei casi, dalla morte del testatore o dalla data di consegna del legato. Tutto dipende dal fatto che il legatario a titolo particolare sia anche erede legittimo nella successione.
Se il legatario a titolo particolare non è erede nella successione
In linea di principio, il legatario ha diritto ai frutti e agli interessi del bene lasciato solo a decorrere dal giorno della sua domanda di consegna (del proprio legato) o dal giorno in cui essa gli è stata volontariamente accordata (art. 1014, comma 2, del codice civile francese).
Buono a sapersi : le modalità di consegna di un legato non sono definite dalla legge. Possono risultare tanto da un atto redatto dal notaio quanto da un comportamento di colui al quale essa è richiesta (consegna delle chiavi, ad esempio). Le spese di consegna sono a carico della successione.
La consegna è richiesta agli eredi legittimari, in mancanza ai legatari universali e, in mancanza, agli eredi legittimi.
Tuttavia, i frutti e gli interessi sono dovuti al legatario fin dal giorno del decesso in 3 casi:
- quando il testatore lo ha espressamente previsto in una clausola testamentaria (articolo 1015, comma 2, del codice civile francese),
- quando il legato ha per oggetto una pensione o una rendita vitalizia a carattere alimentare (articolo 1015, comma 2, del codice civile francese),
- in caso di ritardo nella consegna per colpa esclusiva degli eredi (caso elaborato dalla giurisprudenza).
Se il legatario a titolo particolare è anche erede nella successione
In linea di principio, quando è anche erede, il legatario è investito del possesso di diritto (saisine) del bene, il che gli dà il diritto di percepire i canoni sul bene lasciato fin dalla morte del testatore.
Buono a sapersi: che cos’è la saisine? La saisine si definisce come il potere riconosciuto all’erede di ricevere i beni della successione fin dal decesso, senza dover compiere formalità.
Tuttavia, se il legatario a titolo particolare è stato diseredato dal testatore, non beneficia più della saisine e dunque non può più pretendere di percepire i canoni a decorrere dal decesso. Li percepirà dal giorno della consegna del proprio legato.