Ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di aprire un conto di deposito (articolo L312-1 del Codice monetario e finanziario francese), che può essere individuale, cointestato a firma disgiunta o cointestato a firma congiunta:
- un conto individuale è un conto personale aperto a nome di una sola persona;
- un conto a firma disgiunta è aperto a nome di almeno 2 persone. Ciascuno dei titolari può gestire il conto da solo;
- un conto a firma congiunta è aperto a nome di almeno 2 persone. Salvo casi particolari, per operare occorre l’accordo di entrambi i titolari.
Poteri e obblighi dei coniugi sui conti bancari individuali
Può trattarsi di un conto di deposito (conti bancari, conti a libretto e conti vincolati) o di un conto titoli.
Ciascun coniuge può aprire un conto bancario
- senza l’accordo del proprio coniuge (Cod. civ. francese, art. 221);
- a suo solo nome (cognome di nascita, cognome coniugale o i 2 cognomi accostati. Il cognome scelto deve però corrispondere a quello indicato sul documento d’identità);
- solo la sua firma è depositata in banca;
- e ciò qualunque sia il suo regime patrimoniale: separazione dei beni, comunione legale, …
Ciascun coniuge gestisce da solo il proprio conto bancario
- Può compiervi tutte le operazioni (apertura, deposito o prelievo di fondi, autorizzazione di addebiti, …). Tali operazioni possono essere compiute dal coniuge soltanto se questi ha ricevuto procura.
- Si presume, nei confronti della banca, che abbia la libera disponibilità dei fondi e dei titoli.
Aspetti pratici del funzionamento del conto
- Una moglie può incassare sul proprio conto personale l’importo di un assegno emesso a nome di entrambi i coniugi e girato da ciascuno di essi (Cass. comm. 21-11-2000, n. 97-18.187);
- La banca può restituire i fondi depositati su un conto soltanto al suo unico titolare;
- La banca non può autorizzare gli addebiti o i bonifici disposti dal coniuge non titolare sul conto dell’altro coniuge.
Poteri e obblighi dei coniugi sui conti bancari a firma disgiunta (o comuni)
Il conto a firma disgiunta è un conto aperto a nome di entrambi i coniugi (il signor o la signora), ma ciascuno è abilitato a operarvi con la sola propria firma e può in particolare prelevare il saldo del conto, emettere assegni, effettuare prelievi, …
Tuttavia, se un coniuge in regime di separazione dei beni (o i suoi eredi) dimostra con ogni mezzo che le somme presenti sul conto a firma disgiunta gli appartengono personalmente, può chiederne la restituzione (Cass. 1ª civ., 13 feb. 2019, n. 18-13.762).
Ciascun coniuge è tenuto solidalmente nei confronti della banca al rimborso del saldo debitore del conto, anche se il debito è sorto dall’operato di uno solo di essi.
Poteri e obblighi dei coniugi sui conti bancari a firma congiunta
Il conto a firma congiunta è un conto aperto a nome di entrambi i coniugi (il signore e la signora) che richiede la loro doppia autorizzazione per ogni operazione (apertura, deposito o prelievo di fondi, autorizzazione di addebiti, …).
Ma i coniugi possono conferirsi mandato reciproco affinché ciascuno possa operare sul conto senza dover ottenere la firma dell’altro.
Inoltre, il pagamento di atti conservativi sui beni in comunione può essere effettuato su iniziativa di un solo titolare del conto (Cod. civ. francese, art. 815-2), come il pagamento di un contratto di assicurazione.
Situazioni particolari che modificano i poteri dei coniugi sui conti di deposito o titoli
I poteri dei coniugi sui conti bancari personali, a firma disgiunta o congiunta possono risultare modificati in alcune situazioni particolari, in particolare:
• un coniuge ha conferito mandato al proprio coniuge o a un terzo sul proprio conto bancario personale (Cod. civ. francese, art. 218);
• uno dei coniugi si trova nell’impossibilità di manifestare la propria volontà. L’altro coniuge può allora farsi autorizzare in via giudiziale a rappresentarlo (Cod. civ. francese, art. 219);
• un coniuge è oggetto di una misura di protezione (tutela, amministrazione di sostegno, abilitazione familiare).